La Commissione ritiene che il parere debba essere reso nei termini che seguono.
La fattispecie anzidetta è regolata dall’art. 3 del D. Lvo n.96/2001, con il quale si prevede che il titolo professionale dev’essere acquisito in uno Stato membro UE da un cittadino di uno degli Stati membri anzidetti. Nel precedente parere n. 47/11, reso su fattispecie analoga, questa Commissione ha chiarito che, ai sensi della disposizione richiamata, il soggetto che richieda l’iscrizione nella sezione speciale “Avvocati stabiliti” dell’Albo debba cumulare i due requisiti della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE e del possesso di titolo professionale valido nello Stato membro di provenienza, indipendentemente dal fatto che il titolo medesimo sia stato direttamente acquisito nel suddetto Stato, o ivi riconosciuto e/o omologato.
L’eventuale domanda di iscrizione nei termini posti dal COA richiedente dovrebbe, pertanto, essere respinta o al più sospesa in attesa del definitivo acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino brasiliano.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 31
Quesito n. 114, COA di Milano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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