Il Consiglio richiedente precisa, infine, che l’imputazione contabile della somma succitata è stata modificata, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, in “Attività collaterali (scuola forense, sportello per il cittadino, servizi per la classe forense)”.
L’intento del Consiglio di Matera è evidente: preso atto che il Comune di Matera, proprietario dell’immobile sede del tribunale, ha dichiarato in sede di Commissione di manutenzione di non disporre, né ora, né presumibilmente in futuro, delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentivi relativi alle summenzionate due aule di udienza e considerato che detti lavori sono imprescindibili, al fine di garantire “un più ordinato e corretto svolgimento delle attività processuali”, esso ritiene di poter svolgere in detto incombente un essenziale ruolo di supplenza nel superiore interesse costituito dal buon esercizio della funzione giurisdizionale, al quale l’Avvocatura concorre come parte irrinunciabile.
A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue.
Il D.Lvo Lgt. n. 382/1944 prevede all’art. 7 che “il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine.”. Specularmente, l’art. 29, comma 2, legge n. 247/2012 demanda al Consiglio “la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine”.
La nuova legge professionale reca ulteriori norme di rilievo, con riferimento alla fattispecie in esame.
L’art. 24, comma 3, dispone che gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti anche “con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
L’art. 25, comma 1, poi, attribuisce all’ordine circondariale la facoltà di promuovere “rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni”.
L’art. 29, comma 3, infine, riconnette il potere del Consiglio di imporre agli iscritti una contribuzione annuale non solo alla necessità di provvedere alle spese gestionali, ma anche “ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali …”.
Le prime conclusioni che si traggono dal quadro normativo dianzi esposto sono le seguenti:
a) La gestione del patrimonio dell’ordine apparteneva ed appartiene alla competenza del Consiglio ed è autonoma;
b) La nuova legge professionale contempla esplicitamente in capo agli ordini territoriali la facoltà di tutelare gli interessi della collettività e la funzione giurisdizionale.
Con riferimento alla tipologia degli interventi prefigurati, deve in primo luogo osservarsi che l’istituzione dello Sportello per il cittadino costituisce un onere prescritto dall’art. 30 della nuova legge, al quale il Consiglio deve adempiere nel rispetto del Regolamento al riguardo predisposto ed approvato dal C.N.F. il 4 maggio 2013.
Nulla osta, quindi e previa assunzione delle necessarie delibere, a destinare parte degli Euro 125.000,00 a suo tempo stanziati per i fabbisogni della Scuola Forense Materana, alla costituzione dello Sportello per il cittadino.
L’anzidetta autonomia della gestione patrimoniale consente di ritenere possibile, da parte del Consiglio di Matera, anche l’intervento manutentivo all’interno del tribunale di proprietà del Comune di Matera. Una iniziativa di tal fatta va però resa compatibile con le prescrizioni recate dalla Legge n. 392/1941, che pone a carico dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari tutte le spese necessarie per i relativi locali (artt. 1 e 2). Inoltre, il successivo art. 5 dispone che la scelta dei locali da destinare ad Uffici giudiziari sia subordinata al parere di idoneità dell’U.T.E. ed all’assenso del Ministero della Giustizia. Seppur si possa ragionevolmente ritenere che detta norma si applichi in ragione della scelta degli Uffici giudiziari nel loro complesso, pare prudente non trascurarla, non foss’altro perché questa Commissione non conosce l’ubicazione e lo stato dei locali che dovrebbero essere oggetto di intervento manutentivo, onde destinarli ad aule di udienza.
L’intervento, in tal modo, si concretizzerebbe sempre, per il Consiglio territoriale, nel consapevole esercizio di un’attività non economica, perché non remunerativa in termini finanziari, finalizzata, come previsto dall’art. 24 della legge n. 247/2012, “alla tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 11 dicembre 2013, n. 127
Quesito n. 351, COA di Matera
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 127 del 11 Dicembre 2013- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera (quesito)
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