Il parere viene reso nei seguenti termini.
La Legge n. 247/2012 disciplina l’esercizio della professione forense in Italia e prevede, all’art. 2, comma 3, che “L’iscrizione ad un albo professionale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato”. L’art. 12, poi, pone l’obbligo per l’avvocato, iscritto ex art. 17 all’Albo ordinario previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), ovvero per l’associazione o per la società tra professionisti della quale l’avvocato iscritto faccia parte, di stipulare “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione”.
Per quanto sopra, è pacifico che l’obbligo della copertura assicurativa anzidetta insorga in ragione dell’iscrizione dell’avvocato, che ne abbia diritto, nell’Albo ordinario, essendo questa condizione di per sé necessaria e sufficiente a consentire l’esercizio della professione nel nostro Paese, a ciò non ostando la contemporanea iscrizione del professionista iscritto in un Albo degli avvocati di un altro Paese UE.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 novembre 2017, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 93 del 22 Novembre 2017- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
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