Dopo ampia discussione la Commissione non ha alcuna difficoltà a chiarire che la equiparazione è stata intesa nel senso che i giudici di pace svolgono le medesime attività dei giudici togati, con assoluta parità di funzioni (come recentemente ritenuto espressamente da Corte di cassazione, sez. lav., 2 gennaio 2002, n. 16), e pertanto i periodi di attività impiegati nell’una e nell’altra funzione vanno sommati al fine del calcolo degli anni di cui all’art. 30 della legge professionale, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
In questi sensi e limiti va interpretato e chiarito il precedente parere.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 10 Maggio 2002- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
0 Comment