Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi – in futuro – presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
L’articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
Più specificatamente, chi al momento dell’entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92

Quesito n. 69, COA di Genova

NOTA:
Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 92 del 17 Settembre 2015
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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