Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha sottoposto a questa Commissione due distinti quesiti: a) Se l’anzianità almeno quinquennale di iscrizione all’Albo dell’Avvocato presso il quale può utilmente svolgersi il tirocinio, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, sia requisito indispensabile anche qualora il tirocinio venga svolto presso l’Avvocatura di Stato, ovvero nell’Ufficio Legale di un Ente pubblico; b) Quale sia il Consiglio dell’ordine che debba rilasciare il certificato di compiuta pratica qualora il praticante avvocato si trasferisca presso altro Ordine durante il periodo di tirocinio.

In relazione al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dal summenzionato art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
La lettera b) del medesimo comma consente l’espletamento del tirocinio anche presso l’Avvocatura di Stato, ovvero presso l’Ufficio legale di un Ente pubblico per non più di dodici mesi. Il comma 7, infine, prescrive che, comunque, il tirocinio debba essere necessariamente svolto, per almeno 6 mesi, presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato.
Per quanto sopra, ritenendosi da parte di questa Commissione che, in ragione del limite temporale complessivo posto dalla lettera b) anzidetta, il tirocinio potrà essere svolto per l’intero arco dei diciotto mesi (art. 41, comma 6) solo presso un Avvocato, il requisito dell’anzianità professionale minima potrebbe non applicarsi, in quanto non previsto, ai tirocini alternativi di cui alla lett. b).
Da una diversa angolazione, privilegiando una considerazione che la Commissione ritiene più razionale e, quindi, preferibile, il vincolo, gravante sul tirocinante, di svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato induce a far ritenere, in via di interpretazione analogica, che il requisito dell’anzianità professionale minima debba anche essere rispettato da parte dell’Avvocatura di Stato. In caso contrario infatti, stante la libera alternativa fra il tirocinio presso il libero foro e quello presso l’Avvocatura statuale, il tirocinante potrebbe essere privato del contributo dell’esperienza e delle competenze professionali e tecniche maturate dal dominus in quell’arco temporale che il Legislatore ha ritenuto essenziale ai fini della formazione.
È auspicabile, pertanto, che detta interpretazione venga consacrata nel Regolamento che il Ministero, sentito il CNF, dovrà emanare per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio ai sensi del comma 13 del succitato art. 41.
In conclusione, deve ritenersi che:
“La pratica presso l’Avvocatura di Stato impone che l’Avvocato dello Stato responsabile del tirocinante abbia un’anzianità professionale almeno quinquennale. Detto vincolo, invece, non grava sugli avvocati applicati all’ufficio legale di un Ente pubblico.”
In relazione al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
L’art. 45, comma 2, Legge n. 247/2012 prevede che ogni Consiglio dell’Ordine presso il quale il tirocinante ha svolto il tirocinio, anche per limitati periodi, è tenuto a certificarne la durata fino alla “data di presentazione della domanda” di trasferimento ad altro Consiglio dell’Ordine. Anche il nuovo Consiglio dell’Ordine, peraltro, sarà tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica per il periodo ivi compiuto. Sebbene la norma non ne faccia cenno, potrebbe ragionevolmente ritenersi che, stante il valore vincolante della certificazione, qualora il Consiglio dell’Ordine (il primo, il secondo od il terzo, etc.) accerti il completamento del prescritto periodo di diciotto mesi, rilasci anche il certificato di compiuto tirocinio.
Nei termini anzidetti si ritiene, quindi, di poter rendere il parere richiesto.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2013, n. 74

Quesito n. 272, COA di Firenze

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 17 Luglio 2013
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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