Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere se il possesso dell’attestato di formazione continua previsto dall’art. 25, comma 7, del Regolamento CNF n. 6/2014, integri requisito necessario per chiedere e mantenere l’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dall’art. 81 del DPR n. 115/12.

Questa Commissione ha già affermato, da ultimo con il proprio parere 18 novembre 2015, n. 112, che l’assolvimento dell’obbligo formativo – previsto dall’art. 11 della legge n. 247/12 e dall’art. 25 , comma 7 del Regolamento 6/2014 – costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio e degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e per il mantenimento della stessa.
Ne consegue che la relativa attestazione, di cui all’art. 25, comma 7, del Regolamento n. 6/2014, è condizione necessaria per l’iscrizione nei suddetti elenchi, e per il mantenimento della medesima.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 12

Quesito n. 123, COA di Firenze

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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