Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara pone il seguente quesito: “Se il praticante proveniente da altro COA, che, in vigenza del Regolamento di cui al D.M. n. 70/2016, non abbia istituito i Corsi obbligatori di formazione per l’accesso alla formazione forense, debba frequentare la Scuola Forense, là ove egli si trasferisca, per tutta la durata della stessa o soltanto per il residuo periodo di pratica.

Va inizialmente premesso che l’interrogativo posto dal COA di Ferrara riguarderebbe esclusivamente i praticanti che abbiano iniziato il periodo di tirocinio non prima del 3 giugno 2016, data di entrata in vigore del succitato D.M. n. 70/2016, a condizione, però, che fosse già stato emanato dal Ministero della Giustizia anche il regolamento che dovrà disciplinare i corsi di formazione obbligatori ex art. 43 Legge n. 247/2012. Tale circostanza, peraltro, non si è ancora avverata.
Il quesito posto, quindi, contempla la sola ipotesi che il tirocinante iscritto ad un Ordine, che non ha volontariamente istituito e reso obbligatori con proprio regolamento corsi di formazione integrativi della pratica forense usuale, chieda ed ottenga il trasferimento per la prosecuzione del tirocinio in altro Ordine, ove i succitati corsi siano stati invece istituiti e resi obbligatori.
Ad avviso di questa Commissione, in tale eventualità e fino a quando non verrà emanato il Regolamento previsto dall’art. 43, co. 2, legge n. 247/2012, la pretesa del Consiglio governante l’Ordine nel quale il tirocinante si è trasferito non potrà che limitarsi a ritenere obbligatoria la frequentazione dei corsi di formazione ivi autonomamente introdotti per tutto il periodo di pratica residua, senza poter subordinare il rilascio del certificato di compiuto tirocinio alla frequentazione dei corsi stessi per un arco temporale pari a quello previsto per l’intero periodo di tirocinio. Un diverso comportamento, infatti, introdurrebbe un principio non previsto dalla legge professionale vigente, il cui art. 29, co. 1, lett. c), impone ai COA di sovraintendere “al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense” nel rispetto delle regole introdotte con il D.M. n. 70/2016, demandando quindi ad un successivo momento, non ancora consumatosi, l’integrazione dei contenuti e delle modalità del tirocinio con la previsione dell’obbligatoria frequenza di corsi di formazione da ritenersi, allo stato, meramente annunciati.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 19 ottobre 2016, n. 104

Quesito n. 236, COA di Ferrara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 104 del 19 Ottobre 2016
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment