Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo ha formulato il seguente quesito: “È iscritta all’Albo degli Avvocati di Cuneo una professionista che svolge la propria attività, in modo consistente, presso il Foro di Nizza, in Francia. La collega non dispone di partita Iva italiana; atteso che sotto il profilo fiscale, è possibile operare in Italia con una partita IVA estera, a maggior ragione se comunitaria, ci si interroga se il requisito dettato dal D.M. 47/2016, art. 2, ove si parla, ai fini della continuità dell’esercizio della professione, possa essere soddisfatto, in mancanza di specificazioni nella norma, anche da una partita IVA attiva rilasciata da uno stato appartenente all’Unione Europea; si chiede a codesto CNF, in sede consultiva, un’indicazione in proposito”.

Onde dare riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
Innanzitutto, l’art. 7, comma 5, della legge n. 247/12, prevede che “gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”. Queste, dunque, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza nell’Albo degli avvocati italiani che esercitino la professione all’estero.
In ogni caso, l’art. 2, lett. a) del D.M. n. 47/2016, norma richiamata dal COA di Cuneo, dispone che: “la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato: a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva”.
Dal combinato disposto delle norme innanzi richiamate, dunque, emerge: – per un verso, che l’esercizio della professione all’estero è ammessa ed è parificata all’esercizio della professione in Italia; – per altro verso, che, ai fini della valutazione della effettività e continuità dell’esercizio della professione forense, è richiesta la titolarità in capo all’avvocato di una partita IVA attiva, ma non che tale partita IVA sia aperta necessariamente nel territorio dello Stato italiano.
Al riguardo, si segnala che, con parere n. 44 del 21 giugno 2017, il CNF ha ritenuto possibile il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di un avvocato italiano con domicilio fiscale in Italia, ma titolare di posizione fiscale solo all’estero, dove viveva e lavorava.
Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve ritenersi che, ai fini dell’accertamento della continuità dell’esercizio della professione, il requisito di cui all’art. 2, lett. a) del D.M. n. 47/2016 sia soddisfatto anche qualora l’avvocato sia titolare di partita IVA estera.
In conclusione, al quesito può darsi risposta positiva.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 31 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 31 Maggio 2023
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment