Questo Consiglio Nazionale ha costantemente affermato il principio per il quale, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, è necessario che presso l’ente esista un ufficio legale costituente un’entità autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica e che gli addetti all’ufficio stesso si occupino, con libertà ed autonomia, delle funzioni legali di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo ed in posizione di indipendenza (cfr. Cons. Naz. Forense 16 luglio 2008 n. 72).
La natura tipicamente tassativa dei requisiti richiesti dalla disposizione dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 – in quanto si configura una deroga di portata eccezionale al regime generale di libertà, autonomia ed indipendenza condizionante l’iscrizione o la permanenza dell’avvocato nell’albo – costituisce ius receptum; sicché il diritto del dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, richiede la sussistenza dei seguenti ineludibili requisiti sostanziali: (i) che presso l’ente pubblico di appartenenza sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, preposto alla specifica trattazione dei soli affari legali dell’ente, (ii) che al predetto ufficio l’avvocato dipendente sia stabilmente destinato, per occuparsi in via esclusiva degli affari legali dell’ente (Cons. Naz. Forense 21 febbraio 2003 n. 5).
L’indagine valutativa del Consiglio territoriale, preposto alla custodia dell’elenco speciale annesso all’albo, non può, quindi, prescindere dalla verifica della concreta ricorrenza dei sopra indicati requisiti, in difetto dei quali il dipendente versa nella condizione di incompatibilità all’iscrizione o alla permanenza nell’elenco stesso.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 21 Settembre 2011- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera (quesito)
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