L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del patrocinio a spese dello Stato è, come noto, tassativamente perimetrato dal D.P.R. 115 del 2002 e ss. mm. e ii.
Seppur si condivida che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato debba essere esteso anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legislazione vigente e la giurisprudenza formatasi in materia di applicazione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alternative alla giurisdizione conducono, allo stato, a non ritenere possibile quanto richiesto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 19 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 19 Marzo 2021- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera (quesito)
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