Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha richiesto, con nota 26 settembre 2014 Prot. n. 4815, parere in merito all’ambito esplicativo dei poteri assegnati al Consiglio per il compiuto espletamento dell’attività istruttoria nel procedimento disciplinare.

Il quesito del Consiglio rimettente attiene, in particolare, alla possibilità di adottare atti istruttori finalizzati, in difetto di “prove o di spunti di prova rimessi alla disponibilità delle parti” esponenti, all’acquisizione di documenti attingendo a “fascicoli di parte e d’ufficio in procedimenti giurisdizionali pendenti innanzi l’Autorità Giudiziaria”.
In punto di fatto il Consiglio dell’Ordine ha evidenziato: (i) di avere in precedenza disposto l’archiviazione di un esposto presentato da taluni Consiglieri di un diverso Consiglio territoriale a carico di altri componenti il medesimo organo; (ii) di avere successivamente ricevuto “richiesta formulata da una Autorità Giudiziaria … di riapertura del procedimento disciplinare a carico degli avvocati …”; (iii) l’anzidetta richiesta reca, in allegato, una nota di sollecitazione degli originari esponenti rappresentante l’esigenza di acquisire determinati documenti presenti agli atti sia del Consiglio territoriale interessato dalla vicenda, sia dell’Autorità Giudiziaria avanti alla quale è pendente un giudizio inerente incidentalmente agli stessi fatti.
Il quesito, in relazione al quale le indicate premesse porrebbero ulteriori aspetti sostanziali di rilievo (in relazione alla dubbia configurabilità nell’ordinamento di una disposizione, proveniente da un organo giurisdizionale, di facere a carico del Consiglio territoriale), si concentra sui margini officiosi dell’attività istruttoria del Consiglio territoriale in ambito disciplinare e, dunque, sull’ampiezza del potere di acquisizione di elementi valutativi ulteriori rispetto a quelli offerti dalla parte esponente.
L’attività disciplinare del Consiglio dell’Ordine ha, come noto, natura amministrativa e soggiace, pertanto, alla disciplina – generale e particolare – del relativo procedimento; sia il previgente ordinamento professionale (e relativo regolamento di attuazione), sia la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 non pongono limiti preclusivi all’esercizio dell’attività istruttoria dell’organo disciplinare; basti considerare che l’avvio del procedimento non presuppone, necessariamente, l’esistenza di un esposto da parte di terzi, potendosi l’ente territoriale a tanto determinare sulla base di notizie comunque acquisite.
Non vige, pertanto, nel sistema del procedimento disciplinare il principio dispositivo della prova, tipico della giurisdizione civile, essendo, piuttosto, il Consiglio dell’Ordine tenuto al compimento di tutte le attività istruttorie atte a conseguire ogni elemento valutativo idoneo alla completezza della ricognizione dei fatti, quale corretto presupposto della motivazione del provvedimento finale del procedimento.
Osserva, altresì, la Commissione che, in specie, dalle circostanziate premesse del quesito si desume che la parte esponente ha indicato al Consiglio dell’Ordine determinati documenti, dei quali evidentemente la stessa non ha disponibilità, eventualmente idonei a fare emergere circostanze ulteriori rispetto a quelle delibate nell’adottato provvedimento di archiviazione e tali da implicare l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, il quale costituisce comportamento dovuto allorché emergano elementi nuovi il cui scrutinio si renda, comunque, opportuno.
In tale ambito, il Consiglio dell’Ordine è legittimato a richiedere, ove ne ravvisi la rilevanza, informazioni all’Autorità Giudiziaria, nonché ad accedere, mediante rituale istanza al Giudice competente, agli atti dei procedimenti giudiziari, fatto salvo il potere del Giudice di differire, per esigenze di giustizia, il detto accesso; circostanza che comporterebbe, da parte del Consiglio dell’Ordine, la conseguenziale determinazione di sospendere il procedimento.

Consiglio nazionale forense (Berruti), parere 19 novembre 2014, n. 94

Quesito n. 446, COA Catanzaro

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 94 del 19 Novembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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