Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con nota del 18 marzo 2013 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato.

Il Consiglio rimettente evidenzia il nesso sistematico tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e) rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, mentre l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
Dandosi, peraltro, atto che – secondo le indicazioni interpretative diffuse dal Consiglio Nazionale Forense nell’immediatezza dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 – la novellata disciplina dell’accesso alla professione forense (Capo I del Titolo IV della Legge n. 247, nel quale è compreso il su indicato art. 41) entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 (ai sensi dell’art. 48 della medesima legge), il quesito in esame prospetta l’immediata applicabilità della sola disciplina dell’art. 17, comma 4 e, di riflesso, dell’art. 18, lett. d).
Osserva la Commissione che, ponendosi la questione in termini di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
Allo stato, pertanto, stante la pendenza del regime transitorio introdotto dall’art. 48 della Legge n. 247/2012, il requisito prescritto dall’art. 18, lett. d) non è operante con riguardo all’iscrizione del praticante avvocato nel relativo registro.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 71

Quesito n. 258 bis, COA di Catanzaro

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 17 Luglio 2013
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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