Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con nota 24 aprile 2012 Prot. n. 2453, ha richiesto parere in merito al diritto di un avvocato domiciliatario di vedersi riconosciuto l’onorario a fronte della prestazione di attività ulteriore rispetto a quella di pura domiciliazione e , in specie, consistente nella redazione di una memoria difensiva, nella sottoscrizione degli atti predisposti dal collega dominus e nella partecipazione alle udienze di trattazione.

Osserva la Commissione che le prestazioni evidenziate nel quesito certamente esorbitano dagli adempimenti tipici del procuratore domiciliatario, presupponendo in effetti il coinvolgimento del professionista nel più ampio ambito delle attività di rappresentanza e difesa del cliente.
In tale prospettiva, all’avvocato domiciliatario compete senz’altro il compenso relativamente alla redazione di memorie difensive ed alla partecipazione alle udienze di trattazione, ancorché alle stesse abbia presenziato pure il collega dominus (in tal senso il parere 9 maggio 2007 n. 18 di questa Commissione); quanto alla sottoscrizione, la Commissione non ritiene che competano gli onorari salvo che non vi sia stata concreta partecipazione all’attività redazione dell’atto.
Nei termini predetti è il richiesto parere: la Commissione ritiene peraltro utile richiamare la previsione di cui all’art. 30 del Codice deontologico forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 36

Quesito n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 24 Maggio 2012
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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