Il parere viene reso nei seguenti termini.
L’art. 1 della Legge n. 180/2003 ha integralmente sostituito l’art. 9 del D.P.R. n. 101/1990, con la seguente dicitura: “L’art.9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101, è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Certificato di compimento della pratica) 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato”.
L’abrogazione, quindi, non ha creato un vuoto normativo, in quanto l’art. 9 è presente nel corpus del D.P.R. succitato nella versione novellata. Ne consegue, altresì, che l’asserito contrasto normativo non sussiste e la norma da applicarsi alla fattispecie in esame è, come correttamente specificato nel Bando Esame di abilitazione 2017, quella recata dall’art. 9 anzidetto, per come introdotta dalla legge di riforma n. 180/2003.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 25 ottobre 2017, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 77 del 25 Ottobre 2017- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
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