Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con nota dell’8 aprile 2013 ha richiesto parere sottoponendo il seguente quesito: “Se il COA possa rilasciare il parere sulla congruità della notula dell’Avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto”.

Il Consiglio rimettente opina che, a norma dell’art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012, il previo tentativo di conciliazione rileverebbe quale “condizione di procedibilità” dell’istanza dell’avvocato volta a conseguire il parere consiliare di congruità dell’onorario.
Osserva la Commissione che l’art. 29, comma 1, lett. f della Legge n. 247/2012, nel determinare le attribuzioni funzionali del Consiglio dell’Ordine, contempla espressamente il potere di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”; l’art. 13 della stessa Legge, con riferimento alle modalità formali di conferimento dell’incarico professionale ed al relativo compenso, nel suo comma 9 inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine nell’ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione dell’onorario per l’opera dal primo prestata.
Non si configura, evidentemente, alcuna differenza sostanziale tra la valutazione di congruità svolta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f della Legge e quella indicata nel comma 9 dell’art. 13.
Ritiene la Commissione che l’interpretazione prospettata dal Consiglio rimettente non possa essere condivisa, implicando nella sostanza una compressione, ovvero subordinazione, della funzione consiliare che non trova riscontro nell’impianto normativo, traducendosi in un inutile aggravio del procedimento di liquidazione la cui attivazione compete – come si desume dalla proposizione conclusiva della stessa norma – all’iscritto.
Pur dovendosi rilevare che l’articolazione complessiva della disposizione in commento non appare del tutto nitida, va ritenuto che nel comma 9 dell’art. 13 della Legge siano conchiuse due differenti ipotesi, entrambe eziologicamente sorrette dal presupposto della mancanza, in specie, di un accordo tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale.
Il primo periodo del comma 9 consente, infatti, tanto al cliente che all’avvocato di rivolgersi al Consiglio territoriale per l’esperimento di un tentativo di conciliazione, mentre il secondo periodo riguarda la diversa soluzione dell’opinamento di congruità della pretesa dell’iscritto ad impulso di quest’ultimo.
In tale prospettiva non si configura un ordine di pregiudizialità tra le due vicende, sicché deve sistematicamente escludersi che l’adozione del parere consiliare di congruità dell’onorario sia preclusa, sul piano della sua procedibilità, ove non venga preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59

Quesito n. 253, COA di Busto Arsizio

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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