Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia chiede un parere in ordine alla compatibilità o meno tra esercizio della professione forense e attività di docente della scuola primaria.

Al quesito è stata data risposta in occasione di identica richiesta del Coa di Pescara (parere 11.12.13 n. 119, al quale si rinvia).

L’art. 19, c. 1, della l. n. 247/12 non consente, peraltro, alcuna interpretazione estensiva trattandosi di norma che deroga alle disposizioni generali in materia di incompatibilità.

Consiglio nazionale forense (rel.Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 25

Quesito n. 369, COA di Brescia

Consiglio nazionale forense – Quesito n. 334, COA di Pescara, rel. Cons. Salazar
Parere 11 dicembre 2013, n. 119

Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell’8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all’art. 19 della L. n. 247/2012.
La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.
Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.
La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.
L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.
L’insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell’albo degli avvocati.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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