Come chiarito con il parere n. 90/2017 al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, la sospensione per morosità – non avendo natura di sanzione disciplinare – non determina l’operatività del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.
Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, l’iscritto ben potrà essere cancellato dall’Albo. Sul punto si ricorda, per completezza, che quanto al requisito dei cinque affari annui sono attualmente in itinere modifiche al regolamento previsto dall’articolo 21 della legge n. 247/12.
Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
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