La risposta è data nei seguenti termini.
Quello di Giudice onorario è un incarico che viene attribuito per nomina ministeriale previa presentazione di una domanda da inviare in forma telematica al CSM. La valutazione dei titoli porta alla formazione di una graduatoria alla quale si attinge per il conferimento dell’incarico.
Detta attività, pur non trattandosi di un incarico incompatibile con la professione di avvocato è, tuttavia, distinta, autonoma, differente ed indipendente rispetto a quest’ultima che vede peraltro il medesimo soggetto, a seconda dei casi, sotto una duplice veste, quella di giudice da un lato e quella di avvocato dall’altro. Nel momento in cui un avvocato assume la veste di giudice onorario assume funzioni che non sono tipiche della professione forense, rientrando piuttosto in quelle di giudicante a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze a ciò connesse.
Ne deriva, quindi, che ai fini del computo dei cinque affari per ciascun anno così come richiesto dalla lettera c) dell’art. 2, n. 2 del DM n. 47/2016 non è possibile ricomprendere anche l’attività, di qualsiasi genere, svolta da un avvocato in qualità di giudice onorario.
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 19 ottobre 2016, n. 99
Quesito n. 217, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 19 Ottobre 2016- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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