Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, considerate le numerose richieste pervenute dai propri iscritti, al fine di prevenire errate interpretazioni pone il seguente quesito: l’art. 22 comma 4 della L. 247/12 prevede per coloro che matureranno entro il 2.2.2016 i requisiti della previgente legge (12 anni di iscrizione all’Albo Avvocati), la possibilità di chiedere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti. Il termine del 2.2.2016 si riferisce alla sola maturazione del diritto o anche al termine ultimo per la presentazione della domanda? Nel caso il termine del 2.2.2016 fosse da imputare anche alla presentazione della domanda di coloro che hanno maturato il diritto prima dell’entrata in vigore della legge (comma 3) ed anche nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge (comma 4) farà fede la data di spedizione mediante raccomandata della domanda di iscrizione all’albo dei Cassazionisti inviata al CNF?

Il parere richiesto viene reso nel modo che segue.
La Commissione consultiva ha assunto un orientamento sulla questione proposta dal COA di Bergamo già con il recente parere del 17 settembre 2015 n. 92, al quale si rinvia.
Ad ogni buon conto, si specifica che ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori viene in rilievo esclusivamente il momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102

Quesito n. 89, COA di Bergamo

NOTA:
Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 102 del 21 Ottobre 2015
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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