Ritiene la Commissione che l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione.
L’iscrizione alla sezione speciale – infatti – è propedeutica ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto nell’Albo. Tale attività è a sua volta funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001 (attuativo della Direttiva 98/5/CE). Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero). Ne consegue che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile all’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario, proprio perché le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che avvengono per di più sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario). Per le stesse ragioni, all’atto dell’iscrizione nell’Albo ordinario dovrà essere versato il contributo di iscrizione dovuto.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42
Quesito n. 239 del COA di Barcellona Pozzo di Gotto
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
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