Il parere è reso nei termini seguenti.
Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 52 del 22 maggio 2013, che la previsione di cui all’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, in tema di abilitazione al patrocinio, è soggetta alla disposizione transitoria di cui all’art. 48 della medesima legge che, come noto, prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
Come affermato dal richiamato parere, infatti, l’abilitazione al patrocinio:
“costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo”.
Con riguardo alla fissazione del termine ad quem previsto dall’art. 48 della legge, deve peraltro rilevarsi che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente, anche con riferimento all’abilitazione al patrocinio.
Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 10
Quesito n. 481, COA di Avellino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 20 Febbraio 2015- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera (quesito)
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