La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti:
1-2-3) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito è tenuto al rispetto delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese, pertanto, quelle relative all’iscrizione per trasferimento da un Ordine all’altro.
La fattispecie del trasferimento dell’iscritto da un Ordine all’altro consta di due procedimenti autonomi, seppur collegati tra loro, vale a dire la cancellazione dell’iscritto dall’Albo tenuto dall’Ordine di provenienza e l’iscrizione al nuovo Ordine. L’autonomia del procedimento di iscrizione nell’Albo dell’Ordine di destinazione impone a detto Ordine – anche in virtù dei poteri ad esso istituzionalmente attribuiti in tema di tenuta dell’Albo – di verificare la sussistenza in capo all’istante dei requisiti per l’iscrizione: così, nel caso dell’iscrizione di Avvocato stabilito già iscritto nella sezione speciale dell’Albo tenuto da altro Ordine, l’Ordine di destinazione ben potrà effettuare tali verifiche, con riferimento, a mero titolo di esempio, a requisiti quali la permanenza dell’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine del paese di origine, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità medio tempore prodottesi ma anche – conformemente alla sentenza n. 50/2012 del Consiglio nazionale forense – l’insussistenza di situazioni di manifesto abuso del diritto.
4) Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, “nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato”.
Questa Commissione ha già chiarito, nel proprio parere n. 32/12 che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. Di conseguenza, l’avvocato “affiancante” non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. Pertanto, la risposta al quesito è resa in termini negativi.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 53
Quesito n. 242, COA di Ascoli Piceno
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 22 Maggio 2013- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)
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