La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Nonostante alcune scelte adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, la questione non può essere affrontata sindacando tali scelte se adottate in conformità dell’attuale normativa accademica.
In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Innanzitutto deve precisarsi che la nuova laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S) corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).
Deve perciò confermarsi l’orientamento già espresso da Questa Commissione (cfr. pareri 22 novembre 2005, nn. 78 e 79), in base al quale devono considerarsi del tutto equiparati l’attuale titolo di “dottore magistrale”, conseguito al termine di un corso di laurea specialistico, ed il precedente titolo di “dottore in giurisprudenza”, previsto dal vecchio ordinamento universitario.
Quanto, poi, alla possibilità di discriminare tra soggetti che abbiano seguito un corsi di laurea orientati a sbocchi professionali diversi, ma rientranti nella medesima classe di lauree, ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone al contrario di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norme che prevede che «Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi.
Per mera completezza si deve aggiungere che il corso di laurea citato nella richiesta di parere, quello in “giurisprudenza per l’economia e l’impresa” istituito presso l’Università della Calabria di Rende costituisce un’eccezione al divieto di istituire corsi di laurea in giurisprudenza presso facoltà diverse da quelle di giurisprudenza (insieme con l’Università “Bocconi” di Milano e l’Università del Sannio di Benevento), deroga che deriva direttamente da un provvedimento normativo, il D.M. 21 dicembre 2005 (in G.U. 16 marzo 2006, n. 63), di talché deve ritenersi che l’Autorità ministeriale abbia inteso espressamente accordare a questo corso di laurea la possibilità di formare giuristi a tutti gli effetti, senza particolari limitazioni quanto agli sbocchi professionali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il titolo di studio indicato dall’Ordine richiedente sia valido ai fini del registro dei praticanti.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2006, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 77 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
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