Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, ove risulti pendente il procedimento disciplinare, ciò impedisce l’assenso alla richiesta di cancellazione dall’Albo o il nulla osta alla domanda di trasferimento presentate da parte dell’iscritto. Ove non sia invece pendente il procedimento, fino a quella data essendosi svolta una mera attività istruttoria, il trasferimento può essere realizzato. Nel caso di trasferimento, ove l’illecito disciplinare risulti commesso in altro circondario, il COA trasmetterà gli atti del fascicolo disciplinare al Consiglio dell’Ordine coincidente con tale circondario.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 11 dicembre 2013, n. 116
Quesito n. 307, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 11 Dicembre 2013- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
0 Comment