Il Consiglio dell’Ordine chiede se colui che sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e svolga attività di lavoro subordinato in favore di società che presti assistenza legale stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale possa iscriversi all’Albo degli Avvocati, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato, vista la nuova legge professionale n. 247/2012, agli artt. 2, comma 6 e 18, comma 1, lettera d.

“Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa. Infatti, l’art. 2, comma 6, della legge 247/2012 pone, in favore dell’avvocato, una riserva di attività in ordine alla consulenza ed alla assistenza legale stragiudiziale, svolte in modo continuativo, sistematico ed organizzato: e formula un’eccezione a tale riserva, riguardante i lavoratori subordinati e i prestatori d’opera continuativa e coordinata, che svolgano tale attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto per cui l’opera venga svolta: essendo evidente che i lavoratori dipendenti o i prestatori d’opera che l’eccezione contempla non sono avvocati iscritti nell’albo. La previsione è confermata dall’art. 18, comma 1, lettera d), che afferma essere la professione di avvocato incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 91

Quesito n. 275, COA di Ferrara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 25 Settembre 2013
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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