Il Consiglio circondariale (di Pesaro) chiede se, per il caso di ritardato pagamento, con apposita delibera la “tassa annuale” possa essere maggiorata di una penale parametrata, sia pure in modo forfettario, ai costi di riscossione o, comunque, d’interessi superiori al saggio legale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“L’obbligo degli iscritti agli albi forensi al versamento di un contributo (tassa) annuale per la copertura generale delle spese dell’ordine trova origine nell’art. 7, comma 2, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Tale norma prevede anche (comma 3) che nessun altro pagamento possa essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione.
La Commissione ritiene che tale ultimo divieto concerna l’introduzione eventuale di altre “tasse” concernenti presupposti diversi da quelli esplicitamente considerati (tassa annuale, tassa per le iscrizioni e tassa per il rilascio di certificazioni e pareri per la liquidazione degli onorari). La restrizione non riguarda, invece, il regolamento delle tipologie di contribuzione ammesse dalla disposizione in esame.
Sicché la fonte legale dell’obbligazione ed il potere autoregolamentare connesso alla natura pubblica dell’Ente fanno ritenere che tempi e modalità della prestazione imposta come autorizzata dalla legge, in assenza di specifiche disposizioni della norma primaria, possano essere determinate dal Consiglio dell’ordine con provvedimento di portata generale. In caso d’inadempimento come di ritardo, per principio generale incombe all’inadempiente di tenere indenne l’avente diritto dalle spese ulteriori cagionate dall’inadempimento, oltre che al pagamento degli interessi moratori. La previsione di rimedi non sanzionatori, come la predeterminazione delle spese per la riscossione non spontanea in modo forfettario (purché in misura ragionevolmente coerente rispetto all’effettività dei costi indotti dall’inadempimento) e degl’interessi, in misura anche motivatamente superiore al saggio legale (a prescindere dalla messa in mora a causa della preventiva indicazione di un termine per l’adempimento), appare possibile in considerazione del potere impositivo in proposito riconosciuto al Consiglio dell’ordine e quale corollario dello stesso”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 28 Ottobre 2009
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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