La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Secondo una teoria diffusa ma infondata, non sarebbe possibile indire elezioni suppletive nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza naturale del CdO (vale a dire, dopo il 30 giugno).
La norma di cui all’art. 15 del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382, secondo la sua lettera, non pone alcun limite temporale per indire le elezioni suppletive. In realtà così recita testualmente: «alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive».
La teoria del termine semestrale trova origine in una diffusa prassi, giacché la mancanza di un singolo consigliere non è decisiva per il funzionamento del collegio, che può regolarmente svolgere i propri compiti anche con un componente in meno.
Tuttavia, dalla disposizione surriferita si desume inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’indizione della tornata elettorale in caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio.
In caso di assenza ingiustificata per oltre sei mesi si procede previa declaratoria di decadenza.
Allorquando poi, a seguito di dimissioni venga meno il numero di consiglieri necessario per il regolare funzionamento dell’organo, deve procedersi alle elezioni suppletive con la massima urgenza”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 12 Dicembre 2007- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
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