Come noto, l’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 e l’art. 19 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 dispongono la costituzione di un Albo degli Avvocati per ogni circondario di Tribunale. Da ciò discende, stante la funzione di custodia dell’Albo istituzionalmente attribuita ai COA, la correlativa costituzione di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale. Conseguentemente, l’art. 1 della legge n. 99/1995 dispone la destinazione di locali a sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale della Repubblica.
Si pone il problema di stabilire cosa accada al Consiglio dell’Ordine – ente pubblico associativo – nel caso di soppressione del Tribunale presso il quale è costituito a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155/12, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.
In particolare, ritiene la Commissione che la soppressione degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi non possa conseguire automaticamente alla soppressione del Tribunale. La relativa disciplina, infatti, dovrà trovare sede necessaria (ed opportuna) – almeno per i profili generali e salva l’autorizzazione del potere regolamentare in attuazione – in una fonte di rango primario: infatti, la disciplina degli ordini professionali – enti pubblici nazionali in ragione dell’interesse tutelato (così la sent. n. 405/2005 della Corte costituzionale) – è soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 10 aprile 2013, n. 39
Quesito n. 234
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera (quesito)
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