Il CDD è l’organo deputato a sollevare in via esclusiva il conflitto di competenza territoriale davanti al CNF. Tale disciplina, peraltro, non contrasta con le norme costituzionali, in ragione della natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado ed in considerazione del fatto che il diritto di difesa dell’incolpato può essere adeguatamente tutelato in sede di impugnazione dell’eventuale decisione che lo sanzioni, anche proponendo la censura di incompetenza dell’organo di disciplina (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’incolpato avverso la decisione con cui un CDD aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere a favore di altro CDD).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 18 Settembre 2019 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 19 Settembre 2017 (apertura procedim.to)
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