Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 13 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Giugno 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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