Vìola i doveri di cui agli artt. 1 comma 1, 6 comma 2, 9 e 50 del Codice Deontologico l’avvocato che collabora alla predisposizione di un documento attestante falsamente fatti utili al suo assistito al fine di utilizzarlo per fargli conseguire benefici altrimenti valutabili ed utilizza tale documento nel procedimento penale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 84 dell’11 settembre 2019
Sanzione: CENSURA
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