Il Comune richiedente intende sapere se sia possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo di un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio del difensore civico, considerato che la legge attribuisce a tale ufficio compiti di tutela dei cittadini (in ispecie vi è la necessità di costituzione di parte civile a favore di un disabile vittima di reato) senza prevedere deroghe alle norme professionali in tema di incompatibilità. L’Ordine degli Avvocati di Milano, richiesto di effettuare l’iscrizione, ha espresso parere sfavorevole.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La questione sottoposta a Questa Commissione riguarda la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi, che la legge affida alla competenza dei Consigli dell’Ordine circondariale, sui quali – come noto – non insiste alcun potere sovraordinato del Consiglio nazionale forense.

Perciò l’interessato ha correttamente sottoposto la richiesta di iscrizione nell’albo al Consiglio dell’Ordine competente.

Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ex art. 31, quinto comma, R.D.L. 1578/1933. Per tale motivo non può esservi alcun pronunciamento della Commissione consultiva, che altrimenti interferirebbe gravemente con l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusiva attribuita dalla legge al Consiglio nazionale forense.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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