L’articolo 23 della legge n. 247/12 pone – ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici – una serie di requisiti e criteri tra cui, in particolare: a) la natura pubblica dell’ente; b) la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni e la cui responsabilità dell’ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale; c) l’adibizione in via esclusiva alla trattazione degli affari legali dell’ente.
La valutazione in concreto della sussistenza di tali requisiti spetta tuttavia al Consiglio dell’Ordine – nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità – in sede di esame della domanda di iscrizione nell’elenco speciale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 25 novembre 2024
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