Con riferimento al primo quesito, si rinvia al consolidato orientamento della giurisprudenza e dei pareri del Consiglio Nazionale Forense che escludono la possibilità che l’avvocato dipendente di ente pubblico possa svolgere funzioni diverse e ulteriori rispetto alla trattazione “in via esclusiva” degli affari legali dell’ente (così esplicitamente l’articolo 23 della legge n. 247/12; nella giurisprudenza la sentenza n. 124/2021; tra i pareri cfr. da ultimo i pareri nn. 56 e 4 del 2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati). La risposta al primo quesito è pertanto di segno negativo.
Con riferimento al secondo quesito, si rappresenta che la materia non rientra nell’ambito di competenza del Consiglio Nazionale Forense e, più utilmente, potrebbe formare oggetto di quesito all’Agenzia delle Entrate.
Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 13 marzo 2025
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