La risposta è nei seguenti termini:
Gli avvocati degli enti pubblici sono addetti in maniera esclusiva e stabile alla trattazione degli affari legali dell’Ente. Essi non possono, quindi, assumere incarichi professionali da soggetti diversi dall’Ente dal quale dipendono. L’Ente può, tuttavia, incaricarli, con apposita motivata deliberazione, di assistere in giudizio amministratori, responsabili di settore e dipendenti che abbiano avanzato a tal fine specifica domanda di assistenza legale, sempre che non vi siano nello Statuto disposizioni ostative, alla sola condizione che l’Ente ravvisi un apprezzabile interesse proprio a detta assistenza.
Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 45
Quesito n. 30, Comune di Montella
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