L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024
– codice: art. 31
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Appropriazione indebita – Incasso di assegni a seguito di apposizione di firma falsa – Comunicazione di false informazioni – Illecito disciplinare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Pisapia Gian Domenico), sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988