L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Giugno 2018 (sospensione)
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