L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti (Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell’incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato in censura la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera n. 40 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
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