E’ deontologicamente attribuibile all’avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti all’albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all’etica professionale forense) non soltanto qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia contezza dell’eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la cessazione, se non tardivamente (Nel caso di specie, trattavasi di pubblicità professionale non conforme ai canoni deontologici, realizzata da terzi su incarico dell’avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 28 Giugno 2021 (sospensione)
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