Il compimento di illeciti disciplinari attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo

E’ deontologicamente attribuibile all’avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti all’albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all’etica professionale forense) non soltanto qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia contezza dell’eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la cessazione (Nel caso di specie, sul sito web di un comitato veniva pubblicato un modulo di adesione e l’invito a conferire mandato professionale all’avvocato per l’esercizio di un’azione legale, in violazione del divieto deontologico di accaparramento di clientela).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 06 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 02 Luglio 2018 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7501 del 08 Marzo 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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