Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza innanzi al Consiglio nazionale forense nell’ipotesi di tardività della nomina da parte del ricorrente, ove quest’ultimo ben avrebbe potuto provvedervi prima ed il ritardo non sia altrimenti giustificato, il quale non pertanto riflettersi sulla prioritaria esigenza di speditezza del processo disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 15 Luglio 2011 (radiazione)
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