Il COA spezzino chiede se rientri nelle facoltà dell’Ordine valutare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, l’idoneità del richiedente tramite colloqui aventi ad oggetto le materie penalistiche ovvero positivamente valutando la frequenza a corsi di aggiornamento nelle medesime discipline.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione è del parere che l’ampiezza delle facoltà di valutazione concesse al Consiglio dell’Ordine ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio (in particolare dall’art 97, comma 2, c.p.p. e dall’art. 29, disp. att. c.p.p.) comprenda in sé una molteplicità di strumenti utili per valutare l’idoneità del candidato, e dunque senz’altro quelli indicati. Sarà sufficiente che l’Ordine, nell’ambito della sua responsabile autonomia, scelga criterî di valutazione obiettivamente idonei a comprovare le capacità del candidato a svolgere le funzioni tipicamente richieste al difensore d’ufficio.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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