Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 15 Ottobre 2009 (avvertimento)
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