L’art. 15, nel modificare numerose disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, ha disposto – in particolare – che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono producibili esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti tra questi ultimi e “gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47” dello stesso D.P.R. n. 445/2000, disponendo altresì che i certificati rilasciati dalla P.A. rechino apposita dicitura volta ad escluderne la producibilità nei rapporti con la P.A.
Ritiene la Commissione che la norma, nella sua chiarezza, si applica evidentemente anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 24 maggio 2012, n. 32
Quesito n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 24 Maggio 2012- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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