Il COA non può proporre impugnazione al CNF nell’interesse individuale del proprio iscritto

L’incolpato può proporre ricorso al CNF avverso i soli provvedimenti disciplinari di condanna (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012) sicché non è legittimato ad impugnare la decisione del CDD che lo abbia prosciolto per intervenuta prescrizione, al fine di ottenere una piena assoluzione nel merito(1), né tale principio può essere vanificato dall’eventuale gravame proposto, nell’esclusivo interesse dell’iscritto, dal Consiglio dell’Ordine, la cui legittimazione processuale non è finalizzata alla tutela dell’interesse individuale dell’incolpato ma dell’interesse collettivo alla salvaguardia della deontologia forense(2) (Nel caso di specie, il COA aveva proposto impugnazione chiedendo pronunciarsi l’assoluzione del proprio iscritto, all’uopo richiamando i contenuti delle memorie difensive depositate dall’incolpato stesso nel corso del procedimento disciplinare innanzi al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse e di legittimazione del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 235 del 29 agosto 2025

NOTE:
(1) In senso conforme, CNF n. 151/2024, CNF n. 235/2015, CNF. 87/2021.
(2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 16993/2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 29 Agosto 2025 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 29 Agosto 2024 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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