Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell’ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 11 aprile 2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)
– numero: 5715
– anno: 2003
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
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Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche nei procedimenti disciplinari innanzi al CNF
Corte di Cassazione (pres. Carbone Vincenzo, rel. Luccioli Maria Gabriella), sentenza n. 5715 del 11 Aprile 2003
Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
Corte di Cassazione (pres. Carbone Vincenzo, rel. Luccioli Maria Gabriella), sentenza n. 5715 del 11 Aprile 2003
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche nei giudizi disciplinari
Corte di Cassazione (pres. Carbone Vincenzo, rel. Luccioli Maria Gabriella), sentenza n. 5715 del 11 Aprile 2003
Il COA è litisconsorte necessario nel giudizio davanti al CNF (e può impugnare in Cassazione)
Corte di Cassazione (pres. Carbone Vincenzo, rel. Luccioli Maria Gabriella), sentenza n. 5715 del 11 Aprile 2003