Il COA di Viterbo chiede di sapere se, in caso di cancellazione e successiva reiscrizione del praticante, ai fini della decorrenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo possa computarsi anche il primo periodo di iscrizione. (Quesito n. 310, COA di Viterbo)

La risposta è negativa. Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione, peraltro in assenza di effettivo svolgimento del tirocinio (come si desume dal quesito), pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 12 luglio 2017, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 12 Luglio 2017
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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