Il COA di Vicenza formula richiesta di parere in relazione alla prassi seguita dal locale Tribunale in merito alla gestione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Riferisce in particolare il COA – allegando la pertinente modulistica rilasciata dagli uffici competenti – che il Tribunale richieda, in aggiunta alle ordinarie indicazioni in relazione al reddito, anche l’allegazione – in caso di mancata percezione di assegni di mantenimento o assegni familiari – di “documentazione comprovante i seri tentativi compiuti per recuperare il credito”.
L’articolo 79, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare i requisiti dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede che la stessa debba essere corredata da una “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato […] attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76”. L’articolo 76, a sua volta, indica quali sono i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: a) fissando un limite massimo di reddito rilevante (comma 1); b) indicando i criteri di computo in relazione al reddito degli altri componenti della famiglia (comma 2); c) prevedendo che si tenga conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (comma 3); d) individuando i casi in cui si tiene conto del solo reddito personale (comma 4) e infine e) i casi di deroghe ed esenzioni (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater).
Non si rinvengono dunque, nella formulazione delle disposizioni richiamate, elementi che giustifichino la richiesta di documentazione ulteriore e, segnatamente, la prova di essersi attivati per il recupero del credito. Come opportunamente evidenziato dal COA rimettente, peraltro, l’imposizione di un onere probatorio atipico e non previsto dalla normativa applicabile rischia di pregiudicare, in concreto, il tempestivo esercizio del diritto di difesa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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