Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri.

Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 16 Giugno 2025
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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