Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 16 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
0 Comment